Nuove disposizioni UIM/TARI/TASI

PENSIONATI ITALIANI ALL’ ESTERO
NO IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE IN ITALIA
IL TESTO APPROVATO RIGUARDA I
” GIÀ PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA “

All’approvazione del provvedimento nella giornata di ieri sulla riconsiderazione dell’abitazione (“unità immobiliare”) posseduta dagli italiani all’estero in Italia da seconda casa a prima casa (“principale”) – non essendo stato divulgato il testo del provvedimento così come emendato dalla Commissione Finanze ed approvato in Aula sono stati espressi alcuni dubbi da parte di esponenti della comunità circa l’individuazione dei pensionati iscritti all’AIRE, cui fa riferimento il provvedimento. Dubbi che riguardano in particolare la definizione dei pensionati che nel caso di alcuni paesi esteri raggiungono l’età pensionabile prima di quella italiana per il quale pro rata devono attendere la scadenza dell’età pensionabile prevista per l’Italia.

Di seguito, dunque, il testo che dovrebbe chiarire tale elemento allorché individua i soggetti “già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza”.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero)

1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “, l’unità immobiliare posseduta” fino a: “non risulti locata” sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso’.

2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014».